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Comunità Energetiche nei condomìni e incentivi PNRR per la transizione energetica.

Guida pratica per l’amministratore: come accedere ai fondi PNRR per le comunità energetiche

Il bando PNRR da 2,2 miliardi di euro per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) non è solo una notizia, ma una concreta chiamata all’azione per l’Amministratore di condominio.

Questa misura, destinata ai comuni sotto i 50.000 abitanti, fornisce un contributo a fondo perduto del 40% per installare impianti rinnovabili (fino a 1 MW). Per il condominio, significa trasformare un costo (l’energia) in un’opportunità, riducendo le spese delle parti comuni e delle singole utenze, e aumentando il valore patrimoniale dell’edificio.

L’Amministratore è il regista di questa transizione. Ecco i passaggi operativi per guidare il condominio verso l’autoconsumo.


Il contesto: cosa deve sapere l’amministratore

Prima di avviare l’iter, è fondamentale avere chiari i punti cardine del bando GSE (Missione 2, PNRR):

  • Obiettivo: Finanziare la creazione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e Gruppi di Autoconsumatori (AUC).
  • Destinatari: Progetti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
  • Contributo: Fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili.
  • Scadenza: Presentazione domande sul portale GSE (SPC) entro il 30 novembre 2025 (salvo esaurimento fondi).

La guida operativa in 4 passaggi

Per l’Amministratore, il processo si traduce in un percorso manageriale che unisce competenze tecniche, legali e relazionali.

Passo 1: valutazione preliminare e informativa

L’Amministratore deve farsi promotore dell’opportunità e verificare i requisiti di base.

  • Azione 1: verificare il requisito territoriale. Il primo controllo, immediato, è accertarsi che il comune in cui si trova l’edificio abbia meno di 50.000 abitanti.
  • Azione 2: informare l’assemblea. Inserire all’ordine del giorno di un’assemblea (ordinaria o straordinaria) un punto dedicato alla “Valutazione di fattibilità per la costituzione di un Gruppo di Autoconsumatori (AUC) o adesione a CER”.
  • Azione 3: spiegare la differenza.
    • Gruppo di autoconsumatori (AUC): È la configurazione più semplice per un singolo condominio. Produttori e consumatori si trovano nello stesso edificio. L’energia prodotta dall’impianto (es. fotovoltaico) viene condivisa tra le utenze comuni e le utenze private partecipanti.
    • Comunità energetica (CER): È una configurazione più ampia. Il condominio può essere uno dei membri (produttore e/ARMONIZZAZIONE consumatore) insieme ad altri soggetti (cittadini, PMI, enti) situati nella stessa area geografica (sotto la stessa cabina primaria).

Passo 2: lo studio di fattibilità tecnico-economica

Una volta ottenuto un primo mandato esplorativo dall’assemblea, l’Amministratore deve passare alla fase tecnica.

  • Azione 1: commissionare uno studio di fattibilità. L’Amministratore deve incaricare un tecnico qualificato (ingegnere, EGE, o società specializzata) per redigere un’analisi che definisca:
    • La potenza installabile (analisi delle coperture e delle aree comuni).
    • Il costo dell’investimento.
    • Il business plan (tempi di rientro, stima dei risparmi in bolletta e degli incentivi).
    • L’impatto del contributo PNRR del 40% sul piano di rientro.
  • Azione 2: acquisire i preventivi. Richiedere il preventivo di connessione alla rete (TICA) al distributore locale e i preventivi di massima per la realizzazione dell’impianto.

Passo 3: la fase deliberativa e costitutiva

Con lo studio di fattibilità in mano, l’Amministratore può guidare il condominio verso una decisione consapevole.

  • Azione 1: Convocare l’assemblea deliberativa. Presentare lo studio di fattibilità, i costi, i benefici e le diverse opzioni di governance.
  • Azione 2: Ottenere la delibera di approvazione. Far approvare il progetto, la spesa e la costituzione della configurazione (AUC o CER).
  • Azione 3: Formalizzare il gruppo. Questo è un requisito chiave del bando. È necessario redigere e sottoscrivere:
    • Per l’AUC: un atto di accordo tra i partecipanti.
    • Per la CER: un atto costitutivo (spesso una cooperativa, associazione o fondazione) e uno statuto.
    • In entrambi i casi, serve un modello di governance che definisca i criteri di ripartizione dei costi e dei benefici.

Passo 4: la presentazione della domanda

Con la delibera e l’atto costitutivo, l’Amministratore (o il tecnico delegato) può procedere alla fase burocratica.

  • Azione 1: raccogliere la documentazione. Assicurarsi di avere tutti i documenti richiesti dal bando GSE, tra cui:
    • L’atto costitutivo formale del gruppo (AUC o CER).
    • Il titolo abilitativo per la costruzione dell’impianto (es. CILA, SCIA).
    • Il preventivo di connessione alla rete accettato.
  • Azione 2: inoltrare la domanda. Presentare la richiesta di accesso al contributo tramite il portale GSE “Sistemi di Produzione e Consumo” (SPC) entro il 30 novembre 2025.

Da gestore a promotore della sostenibilità

Questa misura del PNRR eleva il ruolo dell’Amministratore da semplice gestore di spese a manager della transizione energetica condominiale.

L’adesione a queste configurazioni, in linea con la visione del “Libro Verde della Sostenibilità Condominiale”, rappresenta una leva strategica per efficientare il patrimonio immobiliare, digitalizzare la gestione energetica e rafforzare il senso di comunità all’interno dell’edificio.

Francesco Venunzio

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