Nei lavori in condominio, uno degli errori più frequenti riguarda la sicurezza: molti pensano che “basti il POS dell’impresa”. Non è così. La differenza non la fa l’importo dei lavori, ma il numero di imprese e l’entità del cantiere.
Vediamo cosa prevede la normativa attuale e come deve muoversi concretamente l’amministratore per evitare sanzioni.
La Regola Base: Quando scatta l’obbligo di PSC?
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). L’obbligo di nominare le figure tecniche e redigere il piano scatta quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici, anche se non lavorano contemporaneamente.
Le figure e i documenti obbligatori:
- CSP (Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione)
- CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione)
- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
Esempio Pratico: Se entra un’impresa edile e, successivamente, interviene un’altra ditta (impiantista, serramentista o lattoniere), il cantiere è considerato “con più imprese”. Servono quindi obbligatoriamente CSP, CSE e PSC.
Caso A: Una sola impresa in cantiere
Se opera un’unica impresa esecutrice (senza subappalti), la gestione è più snella: non occorrono i coordinatori e non serve il PSC.
Tuttavia, restano obbligatori:
- Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) specifico dell’impresa.
- La verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
- Il DURC regolare.
Attenzione alla soglia dei “200 uomini-giorno”
Anche con una sola impresa, se il lavoro è imponente, scatta un obbligo extra. Se l’entità presunta supera i 200 uomini-giorno, è obbligatoria la Notifica Preliminare ad ASL e Ispettorato del Lavoro.
- Esempio 1: 5 operai per 40 giorni = 200 u-g (Obbligo Notifica)
- Esempio 2: 4 operai per 60 giorni = 240 u-g (Obbligo Notifica)
Caso B: Più imprese (anche non contemporanee)
In questo scenario l’obbligo è pieno e inderogabile. È un errore comune pensare che, se le imprese non si incrociano fisicamente nello stesso giorno, l’obbligo decada. La legge guarda all’intero ciclo del cantiere.
Cosa fare in questo caso:
- Nominare il CSP prima dell’affidamento dei lavori.
- Far redigere il PSC (che deve essere parte integrante del contratto).
- Nominare il CSE prima dell’inizio effettivo del cantiere.
Il ruolo e le responsabilità dell’Amministratore
L’amministratore, ai sensi dell’Art. 1130 del Codice Civile, è il perno della sicurezza. Deve promuovere gli interventi, verificare la documentazione e curare gli adempimenti formali.
Rischio Legale: Se l’amministratore omette la nomina dei coordinatori quando obbligatoria, risponde personalmente in sede civile e penale.
I 4 errori da evitare per non incorrere in sanzioni:
- Sottovalutare i subappalti: Non verificare se l’impresa principale delegherà parti del lavoro.
- Nomine tardive: Incaricare il CSE a lavori già iniziati.
- Dimenticare la Notifica: Non trasmettere la Notifica Preliminare quando dovuta.
- Carenza documentale: Non raccogliere i POS prima dell’ingresso in cantiere.
Checklist Operativa 2026
Prima di aprire il cantiere, verifica questi 7 punti:
- [ ] Quante imprese entreranno in totale?
- [ ] Sono previsti subappalti (ponteggi, impianti, rifiniture)?
- [ ] Qual è la stima degli uomini-giorno?
- [ ] È necessaria la Notifica Preliminare?
- [ ] CSP e CSE sono stati nominati per tempo?
- [ ] Il PSC è stato redatto?
- [ ] Sono stati acquisiti tutti i POS e i DURC?
Conclusione
Oggi la sicurezza è un valore aggiunto: riduce i rischi di blocco del cantiere, evita contenziosi costosi e tutela il patrimonio del condominio. La domanda corretta da porsi non è “serve il PSC?”, ma: “Quante imprese entreranno realmente in questo cantiere?”
Da questa risposta dipende la legalità di tutto l’intervento.
Francesco Venunzio





