Occhiello: La Suprema Corte chiarisce i limiti dell’assemblea nella modifica dei criteri di riparto: serve l’unanimità per cambiare le regole nel tempo, altrimenti la delibera è impugnabile.
Nel condominio italiano, uno dei temi più delicati resta quello della ripartizione delle spese. A fare chiarezza è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8003 del 2026, che ribadisce un principio consolidato ma spesso disatteso: la tutela dei criteri legali di riparto.
Il principio: no a modifiche senza unanimità
L’assemblea condominiale ha il potere di deliberare sulla ripartizione delle spese, ma incontra un limite invalicabile: non può modificare stabilmente i criteri legali o regolamentari senza il consenso unanime di tutti i condomini.
Il quadro normativo di riferimento si snoda tra:
- Articolo 1137 del Codice Civile: disciplina le impugnazioni delle delibere.
- Articolo 1123 e seguenti: definisce i criteri generali di riparto (millessimi di proprietà, uso differenziato, ecc.).
In concreto: cosa può fare l’assemblea?
| Situazione | Legittimità | Requisito |
|---|---|---|
| Deroga temporanea (caso specifico/intervento una tantum) | ✅ Legittimo | Maggioranza ordinaria |
| Modifica definitiva (regole valide per il futuro) | ❌ Illegittimo | Unanimità (1.000/1.000) |
Nullità o annullabilità: la differenza decisiva
La sentenza 8003/2026 torna sulla distinzione fondamentale che determina i tempi e i modi per contestare una decisione dell’assemblea.
1. Quando la delibera è NULLA
La nullità è un’ipotesi eccezionale e riguarda i vizi più gravi, come:
- Oggetto impossibile o illecito.
- Violazione radicale dei diritti individuali (es. attribuire spese a un condomino per un servizio di cui non gode per legge).
- Materie estranee alle competenze dell’assemblea.
Nota bene: La delibera nulla può essere contestata in qualsiasi momento (non cade in prescrizione) da chiunque vi abbia interesse.
2. Quando la delibera è ANNULLABILE
Nella maggior parte dei casi, anche quando l’assemblea applica in modo errato i criteri di riparto (errore di calcolo o di interpretazione della tabella), la delibera è semplicemente annullabile.
- Conseguenza pratica: Deve essere impugnata entro il termine perentorio di 30 giorni.
- Decorrenza: Dalla data della deliberazione (per i presenti/dissenzienti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti).
- Rischio: Trascorso il termine, la delibera diventa definitiva e vincolante, anche se tecnicamente errata.
Impatto operativo per amministratori e condomini
Per evitare contenziosi lunghi e costosi, è bene seguire alcune linee guida operative emerse dalla pronuncia della Cassazione:
Attenzione ai verbali
È essenziale specificare sempre nel verbale se la delibera riguarda solo una singola annualità (gestione ordinaria o straordinaria limitata) oppure se pretende di incidere stabilmente anche sul futuro. Nel secondo caso, senza i 1.000 millesimi, la delibera nasce “zoppa”.
Prove tecniche e documentazione
In presenza di situazioni particolari — come l’uso esclusivo di alcune parti comuni, il distacco dagli impianti centralizzati o differenze strutturali dell’edificio — è necessario allegare al verbale documenti tecnici oggettivi.
La tempestività è tutto
Chi intende contestare una ripartizione deve agire subito. Il termine breve dell’art. 1137 c.c. è spesso lo scoglio su cui si infrangono le ragioni dei condomini: una decisione discutibile, se non impugnata entro 30 giorni, “sana” i propri vizi e diventa legge tra le parti.
Il messaggio della Cassazione
La linea della Suprema Corte è chiara: l’assemblea non è un organo legislativo. Non può riscrivere le regole del condominio a maggioranza, ma può solo applicarle o, al massimo, derogarle caso per caso per esigenze contingenti.
Si tratta di un richiamo forte alla corretta gestione condominiale e alla necessità di distinguere sempre tra decisioni operative (come spendere) e modifiche strutturali (chi deve pagare cosa).
Francesco Venunzio





