La sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 non è una mera burocrazia, ma una tutela indispensabile. Ecco come l’amministratore deve guidare l’assemblea per evitare sanzioni penali e blocchi dei lavori.
Quando si apre un cantiere in condominio, l’amministratore si trova spesso a dover navigare tra le esigenze di risparmio dell’assemblea e i rigidi obblighi normativi. Uno dei punti critici, spesso sottovalutato dai condòmini ma cruciale per il professionista, è la nomina del Coordinatore per la sicurezza.
Non si tratta solo di conformità formale: l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 traccia una linea netta che, se valicata, espone il condominio (e il suo legale rappresentante) a rischi penali e amministrativi severi.
Il nodo della contemporaneità: quando scatta l’obbligo?
L’errore più comune commesso in sede assembleare è credere che il coordinatore serva solo quando “tutti lavorano insieme”. La normativa è invece molto più stringente.
L’obbligo di nomina scatta automaticamente ogni volta che nel cantiere intervengono più imprese, anche se queste non operano contemporaneamente. È la cosiddetta “presenza anche non contemporanea”.
Il Caso Pratico: Se si delibera il rifacimento della facciata (Impresa A) e, a ponteggi montati o smontati, interviene un elettricista per l’impianto citofonico (Impresa B) o un fabbro, l’obbligo sussiste. La successione temporale non esonera dalla nomina del coordinatore.
Il ruolo dell’Amministratore e la responsabilità del Committente
Giuridicamente, il Committente è l’assemblea dei condòmini. Tuttavia, l’amministratore è il braccio operativo che detiene la responsabilità della gestione del mandato.
È compito dell’amministratore spiegare ai condòmini che la nomina non è opzionale. In caso di infortunio in un cantiere privo di coordinamento (dove previsto), la responsabilità ricade a cascata sulla committenza per culpa in eligendo o culpa in vigilando.
CSP e CSE: le due facce della sicurezza
L’amministratore deve assicurarsi che la delibera copra entrambe le fasi operative previste dalla legge, spesso affidate allo stesso professionista ma distinte funzionalmente:
- CSP (Coordinatore in fase di Progettazione): Fondamentale prima dell’inizio dei lavori. Redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il Fascicolo dell’opera. È la fase strategica di analisi dei rischi.
- CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione): È la figura operativa in cantiere. Verifica i POS delle imprese, coordina le interferenze e, aspetto cruciale, ha il potere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e immediato.
Come blindare la delibera assembleare
Per l’amministratore, una delibera ben scritta è la migliore polizza assicurativa. Una verbalizzazione generica (“si approvano i lavori e la sicurezza”) è insufficiente e pericolosa.
La delibera perfetta deve contenere:
- La nomina esplicita del CSP e/o del CSE.
- Il richiamo formale all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
- Il conferimento del mandato all’amministratore per gli adempimenti burocratici (es. invio della Notifica Preliminare).
- L’approvazione analitica dei costi relativi alla sicurezza (che non sono soggetti a ribasso d’asta).
I Documenti: cosa deve avere l’Amministratore sulla scrivania
Prima di dare il via ai lavori, l’amministratore deve aver raccolto e verificato la presenza di:
- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
- POS (Piani Operativi di Sicurezza) di tutte le imprese coinvolte.
- Notifica Preliminare (inviata ad ASL e Ispettorato del Lavoro).
- Fascicolo dell’opera (da aggiornare a fine lavori).
I Rischi: perché non vale la pena rischiare
La mancata nomina del coordinatore è uno degli elementi di contestazione più gravi in caso di ispezione o infortunio.
Le conseguenze non sono solo teoriche:
- Sanzioni Penali: Ammenda o arresto per il committente/responsabile dei lavori.
- Sanzioni Amministrative: Multe salate.
- Blocco del Cantiere: Con conseguente slittamento dei tempi e aumento dei costi.
- Rivalsa Assicurativa: Le compagnie possono rifiutare la copertura in caso di gravi inadempienze normative.
In conclusione, la sicurezza in condominio non deve essere venduta dall’amministratore come un costo, ma come uno strumento di tutela. Nominare un professionista qualificato significa garantire che i lavori procedano senza intoppi legali, proteggendo il patrimonio dei condòmini e la professionalità dell’amministratore stesso.
Francesco Venunzio





