La Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 22 dicembre 2025, ha chiarito in modo definitivo un principio destinato ad avere effetti rilevanti nella vita quotidiana dei condomìni: il furto commesso nelle parti comuni di un edificio, come l’androne, è giuridicamente equiparato al furto in abitazione.
Questa decisione comporta l’applicazione dell’aggravante ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale, rafforzando la tutela della sicurezza domestica e ridefinendo il perimetro della “privata dimora”.
Il caso all’origine della pronuncia
La questione nasce da un procedimento penale relativo a un furto avvenuto nell’androne di un condominio. Il giudice del processo aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 624-bis c.p., sostenendo che:
- Le parti comuni sono spazi condivisi.
- Non sono direttamente riconducibili alla sfera di intimità individuale.
- Il furto avrebbe dovuto essere qualificato come “semplice”, con pene meno severe.
La risposta della Consulta: il concetto di “Diritto Vivente”
La Corte costituzionale ha respinto tali dubbi, richiamando l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità. Per la Consulta:
- Oltre l’appartamento: La nozione di privata dimora non coincide esclusivamente con l’interno dell’abitazione.
- Pertinenze funzionali: Rientrano nella tutela anche le aree collegate all’abitazione.
- Estensione necessaria: Androne e scale sono destinati stabilmente al servizio delle case e ne rappresentano un’estensione necessaria.
Il principio chiave: La violazione delle parti comuni incide direttamente sulla sicurezza domestica dei residenti.
Perché le parti comuni sono considerate “privata dimora”
La Corte ha chiarito che ciò che rileva non è la titolarità esclusiva del luogo, ma la sua destinazione funzionale. L’androne condominiale:
- Non è un luogo pubblico;
- È destinato esclusivamente ai residenti e ai loro ospiti;
- Costituisce il primo presidio di accesso e protezione delle abitazioni.
Chi vi entra per commettere un furto non viola solo un bene patrimoniale, ma compromette la tranquillità dell’ambiente domestico, generando un senso di insicurezza analogo a quello di un furto in casa.
La funzione dell’aggravante prevista dall’art. 624-bis c.p.
L’articolo 624-bis del codice penale non tutela soltanto la proprietà, ma rafforza la protezione della persona. Secondo la Consulta, punire più severamente il furto in queste zone:
- È coerente con l’esigenza di difendere la sicurezza dei cittadini.
- Risponde a un principio di offensività concreto.
- È giustificato dalla particolare pericolosità della condotta in contesti abitativi.
Le conseguenze pratiche per i condomìni
La pronuncia ha ricadute dirette anche sul piano operativo e gestionale:
- Maggiore tutela penale: pene più severe per chi delinque nelle aree comuni.
- Misure di sicurezza: viene confermata l’importanza di portoni, controllo accessi e videosorveglianza.
- Responsabilità dell’amministratore: rafforzamento del suo ruolo nella prevenzione dei rischi e nella gestione della sicurezza.
Conclusioni
Con la sentenza n. 193/2025, la Corte costituzionale afferma che rubare nell’androne non è un furto qualunque. Le parti comuni, pur non essendo spazi esclusivi, fanno parte della sfera domestica dei residenti e meritano la stessa tutela penale dell’abitazione.
Francesco Venunzio





