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Scopri i nuovi obblighi per gli impianti condominiali dal 2 ottobre 2025. Guida al D.M. 130/2025 su banda ultra-larga, Di.Co. e responsabilità.

Impianti nei condomìni: cosa cambia con il D.M. 130/2025

Riassunto

Nuovi obblighi documentali, banda ultra-larga e responsabilità per gli amministratori.

Dal 2 ottobre 2025 entra in vigore una modifica cruciale per la gestione tecnica degli edifici: il D.M. 17 luglio 2025 n. 130, che aggiorna il regolamento sugli impianti (ex D.M. 37/2008).

Non si tratta di un aggiornamento formale. Le novità impattano direttamente sull’agibilità, sui capitolati d’appalto e sulle responsabilità civili dell’amministratore.

Perché il D.M. 130/2025 è rilevante per i condomìni

Il decreto allinea la normativa nazionale agli obiettivi di digitalizzazione. Il principio cardine è che gli impianti non sono più accessori separati, ma componenti essenziali del valore dell’immobile.

Viene rafforzato il legame tra:

  • Impianti elettrici e di comunicazione.
  • Infrastrutture per la banda ultra-larga.
  • Requisiti obbligatori per l’agibilità.

Il punto chiave: l’edificio “Broadband Ready”

Il D.M. 130/2025 richiama l’obbligo di predisposizione dell’infrastruttura fisica multiservizi passiva (art. 135-bis TUE). Nei nuovi lavori:

  • Canalizzazioni obbligatorie: Devono essere previsti spazi e punti di accesso per la fibra ottica.
  • Attestazione finale: A fine lavori è necessaria una certificazione specifica che dichiari l’edificio predisposto alla banda ultra-larga.

Nota per l’Amministratore: La mancanza di questa attestazione può bloccare il rilascio dell’agibilità o creare contestazioni durante le compravendite delle singole unità.

Dichiarazioni di conformità: Di.Co. vs Di.Ri.

Il decreto impone un controllo più severo sulla documentazione tecnica:

  • Dichiarazione di Conformità (Di.Co.): È il documento standard per impianti nuovi o modificati dopo il 2008. Deve essere sempre completa di progetto, schema e elenco materiali.
  • Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.): È una “sanatoria” ammessa solo per impianti antecedenti al 2008 e se la Di.Co. è smarrita.

Attenzione all’errore comune: Accettare una Di.Ri. per lavori eseguiti recentemente è un’irregolarità che espone l’amministratore a gravi responsabilità professionali.

Il nuovo ruolo del Responsabile Tecnico

L’impresa installatrice assume un ruolo più centrale. Il Responsabile Tecnico deve ora garantire il coordinamento tra le opere murarie e quelle impiantistiche fin dalla fase di progettazione. Se questo coordinamento manca nel capitolato, il rischio di “lavori non a norma” ricade sulla compagine condominiale.

Cosa deve fare subito l’amministratore di condominio

Ecco i tre passaggi operativi necessari per adeguarsi alla nuova normativa:

  1. Aggiornamento dei contratti: Inserire nei nuovi appalti l’obbligo di certificazione per la banda ultra-larga.
  2. Verifica del Fascicolo Tecnico: Accertarsi che ogni documento ricevuto sia completo degli allegati obbligatori e inserito nel RAS (Registro Anagrafe Sicurezza).
  3. Comunicazione ai condòmini: Informare l’assemblea che i nuovi obblighi sono necessari per tutelare il valore di mercato degli appartamenti.

In sintesi, cosa ricordare:

  • Scadenza: 2 ottobre 2025.
  • Novità: Obbligo infrastruttura digitale e banda larga.
  • Documenti: Controllo rigoroso sulle Di.Co.
  • Sanzioni e rischi: Problemi di agibilità e responsabilità civile.

L’edificio non deve essere solo “a norma”, ma funzionale e connesso. Chi non si adegua rischia di gestire immobili tecnicamente obsoleti.

Francesco Venunzio

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