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Accordo azienda appaltatrice, cessione crediti, cambio ragione sociale.

Bonus edilizi, se l’impresa cambia società i crediti non sono automatici

La Risposta AdE n. 281/2025 segna un punto cruciale per gli appalti: il trasferimento dei crediti da ditta individuale a Srl (conferimento d’azienda) vale come “cessione”. Un rischio liquidità per i fornitori che l’amministratore deve conoscere.

ROMA – Una ditta individuale che vince un appalto in condominio e, a metà lavori, decide di trasformarsi in Srl per proteggere il patrimonio o strutturarsi meglio. Un’operazione ordinaria, ma che nel regime dei bonus edilizi nasconde un’insidia.

Con la Risposta n. 281 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto fondamentale che impatta direttamente la solidità dei fornitori e la continuità dei cantieri condominiali.

Il tema è il destino dei crediti d’imposta (maturati con sconto in fattura) in caso di conferimento d’azienda da una ditta individuale a una nuova Srl.


Il principio chiarito: conferimento = cessione

Il dubbio risolto dall’Agenzia era se i crediti fiscali seguissero l’azienda automaticamente, come avviene (ad esempio) nelle fusioni, senza intaccare il numero di passaggi consentiti.

La risposta è stata negativa. L’Agenzia ha stabilito che:

  1. I crediti possono essere trasferiti alla nuova Srl insieme all’azienda (ai sensi dell’art. 176 TUIR).
  2. Tuttavia, questo passaggio non è automatico e si configura a tutti gli effetti come una “cessione” ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Come chiarisce l’Agenzia: «Il conferimento determina il subentro del conferitario nei rapporti attivi e passivi relativi all’azienda, ma non comporta successione universale. Pertanto, il trasferimento dei crediti edilizi assume natura di cessione».


L’impatto per l’amministratore e il condominio

Il chiarimento dell’AdE, pur rivolto all’impresa, ha conseguenze dirette sulla gestione dell’amministratore. Il rischio principale è il blocco della liquidità del fornitore, che può portare allo stop del cantiere.

Ecco perché questa sentenza è rilevante:

  1. Si consuma un “passaggio”: Il trasferimento da ditta a Srl “brucia” uno dei passaggi di cessione consentiti dalla legge.
  2. Rischio di blocco dei crediti: Se la ditta individuale aveva già effettuato il numero massimo di cessioni consentite sul quel credito (ad esempio, verso la propria banca), il conferimento alla Srl non può trasferire anche il credito.
  3. Conseguenza: La nuova Srl si ritrova con l’azienda, ma i crediti fiscali (su cui faceva affidamento per la liquidità) restano “incagliati” nella ditta individuale cessata, diventando di fatto inutilizzabili.

Lo scenario di rischio per il condominio è evidente: un fornitore che conta su quei crediti per pagare stipendi e materiali, se non riesce a monetizzarli a causa di questa operazione societaria, rischia l’insolvenza e l’abbandono del cantiere.


Cosa monitorare nella gestione degli appalti

Questa pronuncia impone all’amministratore un livello di vigilanza superiore, specialmente nei contratti d’appalto di lunga durata:

  • Due diligence sui fornitori: Durante la valutazione di un’impresa, o in caso di comunicazioni di variazioni societarie, è fondamentale verificare la struttura dell’azienda e la sua pianificazione fiscale relativa ai crediti.
  • Verifica documentale: In caso di conferimento d’azienda del proprio fornitore, l’amministratore (con il supporto del Direttore Lavori e del consulente fiscale del condominio) deve esigere garanzie che la nuova Srl abbia la piena titolarità e disponibilità dei crediti che intende portare a sconto.
  • Monitoraggio cessioni: Chiedere all’impresa (specie se ditta individuale) di attestare il numero di cessioni già effettuate relative a quel cantiere, per capire se l’operazione di conferimento sia o meno fattibile senza bloccare i bonus.

In sintesi, la Risposta 281/2025 conferma che la gestione dei crediti fiscali è un percorso a ostacoli. Per l’amministratore, significa dover monitorare non solo la qualità tecnica dei lavori, ma anche la struttura societaria e la stabilità finanziaria dei propri appaltatori, per evitare che un’operazione straordinaria d’impresa si trasformi in un problema straordinario per il condominio.

Francesco Venunzio

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