La Risposta AdE n. 281/2025 segna un punto cruciale per gli appalti: il trasferimento dei crediti da ditta individuale a Srl (conferimento d’azienda) vale come “cessione”. Un rischio liquidità per i fornitori che l’amministratore deve conoscere.
ROMA – Una ditta individuale che vince un appalto in condominio e, a metà lavori, decide di trasformarsi in Srl per proteggere il patrimonio o strutturarsi meglio. Un’operazione ordinaria, ma che nel regime dei bonus edilizi nasconde un’insidia.
Con la Risposta n. 281 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto fondamentale che impatta direttamente la solidità dei fornitori e la continuità dei cantieri condominiali.
Il tema è il destino dei crediti d’imposta (maturati con sconto in fattura) in caso di conferimento d’azienda da una ditta individuale a una nuova Srl.
Il principio chiarito: conferimento = cessione
Il dubbio risolto dall’Agenzia era se i crediti fiscali seguissero l’azienda automaticamente, come avviene (ad esempio) nelle fusioni, senza intaccare il numero di passaggi consentiti.
La risposta è stata negativa. L’Agenzia ha stabilito che:
- I crediti possono essere trasferiti alla nuova Srl insieme all’azienda (ai sensi dell’art. 176 TUIR).
- Tuttavia, questo passaggio non è automatico e si configura a tutti gli effetti come una “cessione” ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
Come chiarisce l’Agenzia: «Il conferimento determina il subentro del conferitario nei rapporti attivi e passivi relativi all’azienda, ma non comporta successione universale. Pertanto, il trasferimento dei crediti edilizi assume natura di cessione».
L’impatto per l’amministratore e il condominio
Il chiarimento dell’AdE, pur rivolto all’impresa, ha conseguenze dirette sulla gestione dell’amministratore. Il rischio principale è il blocco della liquidità del fornitore, che può portare allo stop del cantiere.
Ecco perché questa sentenza è rilevante:
- Si consuma un “passaggio”: Il trasferimento da ditta a Srl “brucia” uno dei passaggi di cessione consentiti dalla legge.
- Rischio di blocco dei crediti: Se la ditta individuale aveva già effettuato il numero massimo di cessioni consentite sul quel credito (ad esempio, verso la propria banca), il conferimento alla Srl non può trasferire anche il credito.
- Conseguenza: La nuova Srl si ritrova con l’azienda, ma i crediti fiscali (su cui faceva affidamento per la liquidità) restano “incagliati” nella ditta individuale cessata, diventando di fatto inutilizzabili.
Lo scenario di rischio per il condominio è evidente: un fornitore che conta su quei crediti per pagare stipendi e materiali, se non riesce a monetizzarli a causa di questa operazione societaria, rischia l’insolvenza e l’abbandono del cantiere.
Cosa monitorare nella gestione degli appalti
Questa pronuncia impone all’amministratore un livello di vigilanza superiore, specialmente nei contratti d’appalto di lunga durata:
- Due diligence sui fornitori: Durante la valutazione di un’impresa, o in caso di comunicazioni di variazioni societarie, è fondamentale verificare la struttura dell’azienda e la sua pianificazione fiscale relativa ai crediti.
- Verifica documentale: In caso di conferimento d’azienda del proprio fornitore, l’amministratore (con il supporto del Direttore Lavori e del consulente fiscale del condominio) deve esigere garanzie che la nuova Srl abbia la piena titolarità e disponibilità dei crediti che intende portare a sconto.
- Monitoraggio cessioni: Chiedere all’impresa (specie se ditta individuale) di attestare il numero di cessioni già effettuate relative a quel cantiere, per capire se l’operazione di conferimento sia o meno fattibile senza bloccare i bonus.
In sintesi, la Risposta 281/2025 conferma che la gestione dei crediti fiscali è un percorso a ostacoli. Per l’amministratore, significa dover monitorare non solo la qualità tecnica dei lavori, ma anche la struttura societaria e la stabilità finanziaria dei propri appaltatori, per evitare che un’operazione straordinaria d’impresa si trasformi in un problema straordinario per il condominio.
Francesco Venunzio











