La Direttiva UE 2023/1791 impone che tutti i contatori siano leggibili da remoto. ANACI sottolinea l’urgenza di una verifica tecnica degli impianti per pianificare gli interventi ed evitare le sanzioni del D.Lgs. 102/2014.
ANACI richiama l’attenzione dei propri associati su un adempimento normativo non prorogabile: entro il 1° gennaio 2027, tutti i dispositivi di contabilizzazione (ripartitori e contatori per calore, raffreddamento e acqua calda sanitaria) installati nei condomìni dovranno essere leggibili da remoto.
La nuova disposizione, introdotta dalla Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, va ad aggiornare gli obblighi già previsti in Italia dal D.Lgs. 102/2014.
⚠️ Il rischio: sanzioni e non conformità
Ignorare la scadenza significa esporre il condominio a pesanti conseguenze. La mancata installazione di dispositivi conformi alla telelettura è equiparata, ai fini sanzionatori, alla mancata installazione del sistema di contabilizzazione stesso.
Si ricorda che l’Art. 16 del D.Lgs. 102/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro per singola unità immobiliare servita dall’impianto.
📋 Guida operativa per l’amministratore
Per gestire correttamente la transizione, ANACI consiglia ai propri associati di procedere secondo i seguenti passaggi:
- Avviare una verifica tecnica (Audit Impianti) È il passo più urgente. L’Amministratore deve contattare la società di manutenzione o di lettura e richiedere una perizia/relazione tecnica che certifichi se i dispositivi attualmente installati siano già “leggibili da remoto” (secondo i requisiti della direttiva) o se necessitino di sostituzione.
- Pianificare l’intervento (se necessario) Se i dispositivi non sono conformi, è necessario agire:
- Richiedere preventivi per la fornitura e installazione di nuovi ripartitori/contatori a telelettura.
- Verificare se l’intervento richiede anche l’installazione di centraline di raccolta dati (gateway) nell’edificio.
- Portare in assemblea l’adeguamento L’Amministratore deve informare i condòmini e inserire all’Ordine del Giorno l’adeguamento. È fondamentale specificare che si tratta di un obbligo di legge e non di una spesa voluttuaria, illustrando chiaramente i rischi sanzionatori in caso di inerzia.
- Verificare la ripartizione (UNI 10200) L’adeguamento tecnico è l’occasione ideale per verificare (o applicare correttamente) che la ripartizione delle spese di riscaldamento sia conforme alla norma tecnica UNI 10200 (o norma equivalente), come già previsto dal D.Lgs. 102/2014.
Francesco Venunzio











