Con la pubblicazione del decreto MASE del 7 agosto 2025, il quadro normativo per l’efficienza energetica si appresta a una significativa evoluzione. A partire dal 25 dicembre 2025, il Conto Termico 3.0 diventerà operativo, introducendo un regime di incentivazione tecnologicamente orientato e proceduralmente definito, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del parco immobiliare centralizzato. L’analisi del testo rivela un approccio mirato, che premia le prestazioni e introduce vincoli precisi per l’accesso al fondo da 900 milioni di euro annui.
Requisiti di performance e interventi ammissibili
Il cuore del nuovo decreto risiede nella definizione di requisiti minimi di performance, abbandonando un approccio generalista. Gli interventi incentivabili per i condomìni, con un contributo massimo del 65%, sono stati ridefiniti e sono ora strettamente legati al raggiungimento di soglie prestazionali verificabili.
- Generatori di Calore: L’incentivo è limitato alla sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore elettriche, sia aria-acqua che geotermiche. Sarà richiesto il rispetto di valori minimi di SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) per il riscaldamento e, se applicabile, di SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) per il raffrescamento, calcolati secondo le normative UNI di riferimento e differenziati per zona climatica. È definitivamente esclusa l’incentivazione delle caldaie a gas a condensazione.
- Solare Termico: Sono ammessi impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e a integrazione del riscaldamento. L’ammissibilità è legata alla produttività termica annua minima per unità di superficie di collettore (kWh/m² anno), calcolata in base alla località di installazione e alla tecnologia (collettori piani, a tubi sottovuoto).
- Isolamento Termico: Gli interventi di coibentazione di superfici opache (pareti, coperture) sono incentivati a condizione che i valori di trasmittanza termica (U) finali delle strutture siano inferiori ai limiti stabiliti per legge per le riqualificazioni energetiche, con un’ulteriore premialità se si raggiungono i valori previsti per gli Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB).
Il pacchetto “Elettrico Integrato”: condizioni e vincoli tecnici
La novità più significativa è l’introduzione di un pacchetto di interventi per l’elettrificazione, la cui ammissibilità è però gerarchicamente subordinata a un intervento principale.
L’installazione di:
- Impianto fotovoltaico
- Sistema di accumulo elettrochimico (storage)
- Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
è finanziabile esclusivamente se realizzata congiuntamente (“in combinazione”) alla sostituzione del generatore termico con una pompa di calore (intervento abilitante). La ratio tecnica è quella di garantire che l’energia elettrica prodotta in loco sia prioritariamente autoconsumata dal nuovo generatore elettrico, massimizzando l’efficienza globale del sistema edificio-impianto e riducendo il prelievo dalla rete. La potenza dell’impianto FV e la capacità dell’accumulo dovranno essere dimensionate in coerenza con i fabbisogni energetici dell’edificio, come asseverato da relazione tecnica.
Procedura operativa: il ruolo dell’asseverazione tecnica
La procedura di accesso, gestita dal portale del GSE, è stata razionalizzata ma impone un rigore documentale maggiore. Per l’amministratore e i tecnici incaricati, i passaggi fondamentali sono:
- Diagnosi energetica o relazione tecnica: Un documento, redatto da un tecnico abilitato, che non solo certifichi i fabbisogni energetici ex-ante, ma che giustifichi e dimensioni gli interventi proposti, dimostrando il rispetto dei requisiti minimi.
- Attestato di prestazione energetica (APE): È necessario produrre l’APE pre-intervento e l’APE post-intervento per quantificare il miglioramento della classe energetica dell’edificio, che può costituire un criterio premiale.
- Asseverazione di conformità: Al termine dei lavori, il tecnico deve asseverare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato e il rispetto di tutte le normative vigenti, incluse le schede tecniche dei componenti installati.
- Domanda ad accesso diretto: L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dei lavori, allegando tutta la documentazione tecnica e amministrativa, inclusa la delibera assembleare con mandato specifico all’amministratore.
La cumulabilità con altri incentivi, come le detrazioni fiscali, è severamente limitata e generalmente non consentita per le medesime voci di spesa, al fine di evitare fenomeni di sovra-incentivazione. Sarà quindi cruciale una pianificazione fiscale e finanziaria preliminare.
Francesco Venunzio











