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Obbligo di passaggio di consegne: pile di documenti cartacei che l'ex amministratore deve restituire al condominio per evitare sanzioni.

Passaggio di consegne: l’ex amministratore paga i costi della ricostruzione contabile

Lo stabilisce il Tribunale di Milano con la sentenza 7919/2025: la mancata consegna di tutta la documentazione configura un inadempimento contrattuale che genera un danno patrimoniale. Condannato un ex gestore a rimborsare 18.300 euro al condominio.

MILANO – Una sentenza destinata a fare da monito per tutti i professionisti del settore. Con la pronuncia n. 7919 del 17 ottobre 2025 (Sezione XIII Civile), il Tribunale di Milano ha ribadito un principio tanto netto quanto oneroso: l’amministratore cessato dall’incarico che non consegna tutta la documentazione condominiale è tenuto a rimborsare integralmente le spese che il condominio deve sostenere per ricostruirla.

Nel caso specifico, un condominio milanese si era trovato nell’impossibilità di operare a seguito del rifiuto dell’ex amministratore di consegnare gli archivi. La collettività è stata quindi costretta a incaricare un professionista esterno per una complessa ricostruzione della gestione contabile e documentale, sostenendo un costo di circa 18.300 euro.

Il giudice ha condannato l’ex amministratore al rimborso totale della somma, oltre al pagamento delle spese processuali.


Il principio giuridico: un inadempimento contrattuale

Il Tribunale ha richiamato i pilastri normativi della professione, sottolineando come l’obbligo di consegna non sia una mera formalità di chiusura rapporto, ma una parte integrante ed essenziale del mandato.

I riferimenti sono chiari:

  1. Art. 1129, comma VIII, c.c.: Obbliga l’amministratore cessato a “consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condomini”.
  2. Art. 1713 c.c.: In qualità di mandatario, l’amministratore deve rendere conto del proprio operato e restituire tutto ciò che ha ricevuto per l’esecuzione dell’incarico.

La sentenza milanese è perentoria nell’affermare che:

“La mancata restituzione della documentazione amministrativa configura un inadempimento contrattuale che genera un danno patrimoniale per la collettività condominiale.”

Di conseguenza, i costi sostenuti per rimediare a tale inadempimento (parcelle di commercialisti, consulenti, ecc.) costituiscono un danno emergente che l’amministratore inadempiente deve risarcire.


Analisi e implicazioni operative per l’amministratore

Questa pronuncia rafforza la necessità di gestire il “fine mandato” con la massima diligenza e rigore formale, per evitare pesanti conseguenze economiche e professionali.

1. Il rischio “Astreinte” (Art. 614-bis c.p.c.) Oltre al rimborso dei costi di ricostruzione, il condominio può agire in via giudiziale (spesso in via d’urgenza) per ottenere un ordine di consegna immediata. I giudici applicano sempre più di frequente l’art. 614-bis c.p.c., ovvero una misura coercitiva (penale) per ogni giorno di ritardo nella consegna.

2. La “Check-list” di consegna è fondamentale Per tutelarsi, l’amministratore uscente deve formalizzare il passaggio di consegne tramite un verbale dettagliato e analitico, controfirmato dal nuovo amministratore. Questo verbale deve elencare precisamente quanto consegnato:

  • Registri obbligatori (anagrafe, contabilità, verbali, nomina).
  • Contratti di appalto, manutenzione e utenze.
  • Polizze assicurative e documentazione tecnica (DUVRI, certificati impianti).
  • Documentazione fiscale (F24, Certificazioni Uniche).
  • Archivi digitali: Il principio si estende pienamente al digitale. È obbligatorio consegnare backup, archivi cloud, credenziali di accesso (PEC, portali fornitori, sito web condominiale) e, se di proprietà del condominio, le licenze software.

3. Il “Patrimonio Documentale” è del Condominio La sentenza n. 7919/2025 conferma che l’archivio (fisico e digitale) è un “patrimonio” del condominio. Trattenerlo, anche a fronte di presunti crediti non saldati, costituisce un illecito che espone l’amministratore a richieste di rimborso e risarcimento danni, compromettendo la continuità gestionale e la sicurezza giuridica dell’intero stabile.

Francesco Venunzio

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