Buchi di bilancio in condominio: quando a pagare i danni è (anche) il collaboratore di studio

Buchi di bilancio (sent. 5698/2026) condanna in solido l'amministratore e la sua collaboratrice a risarcire 162mila euro.

Riassunto

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna condanna in solido l’ex amministratore e la sua assistente a risarcire oltre 162mila euro. Ecco il confine esatto in cui il normale lavoro d’ufficio si trasforma in responsabilità personale.

Lavorare nella segreteria o nell’amministrazione di uno studio condominiale non garantisce un’immunità automatica se i conti non tornano. Se il collaboratore non si limita a protocollare fatture, ma partecipa attivamente ad alterare la contabilità, il conto dei danni lo paga anche lui. E può essere un conto salatissimo.

Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 5698 dell’8 settembre 2026, condannando un ex amministratore e una collaboratrice del suo studio a risarcire al condominio truffato ben 162.389,92 euro. Una pronuncia che lancia un monito chiarissimo a chi lavora dietro le quinte delle gestioni immobiliari.

Il punto forte della sentenza è aver tracciato una linea netta tra il semplice esecutore di ordini legittimi e il complice. Non basta avere una scrivania nello studio dell’amministratore per finire nei guai. Il rischio per il dipendente o collaboratore scatta soltanto quando c’è una partecipazione consapevole e concreta alle operazioni che danneggiano il condominio. Nel caso esaminato a Bologna, la collaboratrice non si era limitata a registrare dati. Dalle indagini è emerso che era intervenuta materialmente sui bilanci gonfiando i costi delle forniture e aveva gestito in prima persona le carte di pagamento utilizzate per i movimenti illeciti. Quando si premono materialmente i tasti per truccare un rendiconto o deviare dei fondi, non ci si può più nascondere dietro la scusa dell’eseguire semplicemente gli ordini del capo.

La posizione dell’amministratore e quella di chi lo aiuta in ufficio restano comunque giuridicamente distinte, anche se entrambi concorrono a provocare il medesimo danno. Da una parte c’è l’amministratore, che ha un mandato formale con il condominio: se tradisce la fiducia dell’assemblea e gestisce male i soldi, viola un contratto, configurando una responsabilità di tipo contrattuale. Dall’altra parte c’è il collaboratore, che non ha alcun incarico diretto con i condòmini. La sua colpa non nasce dall’aver amministrato male il palazzo, ma dall’aver compiuto attivamente un’azione illecita che ha provocato un danno ingiusto. Per questo motivo ne risponde in via extracontrattuale.

Il dettaglio più insidioso della decisione bolognese è proprio la condanna “in solido”. In termini pratici, questo significa che il condominio non è obbligato a dividere la richiesta di risarcimento calcolando le rispettive percentuali di colpa. I condòmini possono esigere l’intera somma di 162mila euro indifferentemente e direttamente da uno solo dei due soggetti. Se l’amministratore dovesse risultare all’improvviso nullatenente o irreperibile, il condominio potrebbe aggredire il patrimonio o il conto corrente della collaboratrice per recuperare l’intero importo. Saranno poi i due condannati, in un secondo momento e in separata sede, a doversela sbrigare tra loro per ripartirsi il debito.

Il messaggio che arriva dal Tribunale è inequivocabile. Dietro l’insegna di uno studio lavorano persone con responsabilità autonome: chi partecipa attivamente ai giochi di prestigio contabili ne risponde personalmente con il proprio portafoglio.

Articolo a cura di: Francesco Venunzio

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