Società di amministrazione: il legale rappresentante risponde personalmente

Una società di amministrazione non protegge il rappresentante dalle responsabilità personali. Il Tribunale di Firenze autorizza un sequestro conservativo fino a 147.080 euro.

Riassunto

Affidare l’amministrazione del condominio a una società non significa che la persona fisica che la rappresenta sia automaticamente protetta da ogni responsabilità personale. Qualora vengano contestati illeciti compiuti materialmente dal legale rappresentante, il condominio può agire non solo nei confronti della società, ma anche direttamente contro chi ha causato il danno.

Questo fondamentale principio emerge da una recente ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze del 4 settembre 2026 (procedimento R.G. n. 9414/2026). Nel caso specifico, il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo — misura disciplinata dall’articolo 671 del Codice di procedura civile — sui beni e sui crediti del legale rappresentante fino alla somma di 147.080 euro. La vicenda traeva origine da una serie di bonifici e trasferimenti dal conto corrente condominiale (la cui gestione rigorosa e separata è imposta dall’articolo 1129 del Codice civile) verso il rappresentante stesso e i suoi familiari, privi di giustificativi, fatture o delibere.

La forma societaria, dunque, non può trasformarsi in uno scudo per eludere le proprie responsabilità civili: la responsabilità contrattuale per l’inesatto adempimento del mandato (in capo alla società) e quella personale (in capo a chi realizza materialmente l’illecito) possono assolutamente coesistere.

L’articolo completo verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista Amministrare immobili di ottobre.

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