Quando le infiltrazioni o la muffa derivano da difetti delle parti comuni, il decorso del tempo non libera l’edificio dalle proprie responsabilità. L’analisi dell’ordinanza n. 26117/2026 della Suprema Corte sulla distinzione tra eliminazione della causa e risarcimento del danno.
I problemi di isolamento termico e le infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni private rappresentano una delle cause più frequenti di contenzioso nel settore immobiliare. Di fronte a segnalazioni risalenti nel tempo, la tentazione di eccepire la prescrizione per inerzia del proprietario danneggiato si rivela tuttavia fallace.
Con l’ordinanza n. 26117 del 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata eliminazione di un vizio strutturale dell’edificio — come una carente coibentazione della facciata o un difetto della copertura — costituisce un illecito permanente. La condotta omissiva del condominio si rinnova infatti giorno per giorno, con la conseguenza che il diritto del singolo proprietario a pretendere la rimozione della causa del danno non si prescrive finché la situazione lesiva rimane in essere.
Diversa è invece la disciplina per il risarcimento economico delle perdite già maturate, per le quali i termini di prescrizione decorrono progressivamente dal momento in cui i singoli danni materiali si sono concretamente manifestati. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che l’eventuale origine nativa del difetto costruttivo non solleva la compagine condominiale dagli obblighi di custodia stabiliti dall’articolo 2051 del Codice civile, imponendo un’immediata verifica tecnica delle segnalazioni ed evitando che l’inerzia trasformi un problema circoscritto in un gravoso contenzioso legale.




