Quando un’associazione o un professionista attesta la conformità di un contratto di locazione a canone concordato, la verifica dei dati dell’immobile deve essere reale. L’analisi dell’ordinanza n. 26029/2026 della Suprema Corte sulla responsabilità dei soggetti verificatori.
L’applicazione degli accordi territoriali per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato richiede massimo rigore nella determinazione del corrispettivo. Con l’ordinanza n. 26029/2026, depositata il 1° ottobre 2026, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che chi attesta la conformità del contratto non può limitarsi a recepire passivamente le dichiarazioni del proprietario, qualora l’incarico comprenda il riscontro effettivo dei parametri dell’immobile.
La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità del soggetto che rilascia l’attestazione dipende dal perimetro concreto del mandato assunto. Se l’incarico prevede la verifica dei criteri dell’accordo territoriale — come superficie, ubicazione, dotazioni e finiture —, un errore sui dati genera una responsabilità sostanziale per l’eventuale canone richiesto in eccesso. La firma apposta sul documento non costituisce quindi una mera formalità, ma un atto di responsabilità vincolato all’effettiva diligenza dei controlli svolti.




