Conto Termico 3.0, incentivi anche ai condomìni minimi senza amministratore

Riassunto

Il GSE chiarisce che anche i piccoli condomìni privi di amministratore e di codice fiscale autonomo possono chiedere gli incentivi. L’assemblea deve nominare un condòmino delegato, indicare il conto corrente e autorizzarlo a gestire la pratica.

di Francesco Venunzio

Anche un condominio senza amministratore può accedere al Conto Termico 3.0.

Il chiarimento arriva direttamente dal GSE e riguarda i cosiddetti condomìni minimi, cioè quelle realtà nelle quali non sussiste l’obbligo di nominare un amministratore e che possono anche non disporre di un proprio codice fiscale.

È una precisazione importante, perché elimina un dubbio che rischiava di lasciare fuori dagli incentivi una parte significativa dei piccoli edifici italiani.

Il riferimento è il D.M. 7 agosto 2025, che disciplina il Conto Termico 3.0. Secondo il GSE, né il decreto né le relative Regole operative contengono disposizioni che impediscano ai condomìni minimi di accedere all’incentivo. (Assistenza Clienti GSE⁠)

Il problema, quindi, non è se possano partecipare.

Il problema è come presentare correttamente la domanda.

Serve un condòmino incaricato

Quando manca un amministratore, l’assemblea deve individuare uno dei proprietari e attribuirgli espressamente il compito di rappresentare il condominio nella procedura.

La decisione deve essere assunta con le formalità previste dagli articoli 1120, secondo comma, e 1136 del Codice civile, secondo quanto indicato dal GSE.

Il verbale deve quindi contenere una delega chiara.

Non basta scrivere genericamente che “si approvano i lavori”.

Bisogna indicare quale condòmino viene incaricato, quali adempimenti può svolgere e quale conto corrente dovrà essere utilizzato per ricevere l’incentivo.

È questo il primo elemento da curare.

Si utilizza il codice fiscale del delegato

Il secondo chiarimento riguarda il codice fiscale.

Molti piccoli condomìni non ne possiedono uno autonomo.

In questo caso, nella richiesta presentata attraverso il portale del Conto Termico 3.0, potrà essere utilizzato il codice fiscale del condòmino appositamente incaricato dall’assemblea. (Assistenza Clienti GSE⁠)

Non significa che l’incentivo diventi personale.

Il delegato agisce per conto del condominio.

Per questo la delibera assume un valore decisivo: deve rendere chiaro che il proprietario sta operando nell’interesse comune e non per un intervento sulla propria unità immobiliare.

Anche il conto corrente deve essere indicato

Il GSE richiede che l’assemblea specifichi anche il conto corrente sul quale dovrà essere versato il contributo.

È un passaggio che non dovrebbe essere trattato come un dettaglio amministrativo.

Il verbale dovrebbe riportare chiaramente:

il soggetto delegato;

il codice fiscale utilizzato nella domanda;

gli interventi per i quali si richiede l’incentivo;

il conto corrente destinato a ricevere il contributo;

l’autorizzazione a presentare e gestire la pratica presso il GSE.

Più la delibera è precisa, minori sono i problemi durante l’istruttoria.

Quali interventi possono essere incentivati

Il Conto Termico 3.0 è stato pensato per favorire interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

A seconda della tipologia di edificio e dell’intervento possono rientrare, tra gli altri, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore e altre soluzioni previste dal decreto.

Un requisito particolarmente importante riguarda l’esistenza dell’impianto di riscaldamento.

Il GSE chiarisce che gli interventi previsti dai Titoli II e III sono ammissibili soltanto quando l’edificio o l’unità immobiliare disponeva di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del decreto, il 25 dicembre 2025. (Assistenza Clienti GSE⁠)

Non basta quindi decidere di installare oggi un nuovo sistema.

Bisogna verificare anche la situazione preesistente.

Non si può sommare liberamente ogni incentivo

Altro aspetto da considerare prima di deliberare i lavori è la cumulabilità.

Per le persone fisiche e per i condomìni il Conto Termico 3.0 segue, salvo le eccezioni espressamente previste, una regola abbastanza chiara: non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese. (Assistenza Clienti GSE⁠)

È invece possibile il cumulo con gli incentivi legati alla condivisione dell’energia nelle configurazioni previste dalla normativa sulle comunità energetiche, naturalmente nei limiti stabiliti dalla disciplina specifica.

Questo significa che prima di scegliere tra Conto Termico, detrazioni fiscali o altri strumenti occorre fare un confronto economico.

La soluzione più conveniente non è necessariamente quella con l’aliquota apparentemente più alta.

Bisogna valutare tempi di recupero, liquidità disponibile, requisiti tecnici e modalità di erogazione.

Un’opportunità soprattutto per i piccoli edifici

Il chiarimento del GSE ha un valore particolare proprio per i condomìni più piccoli.

Sono edifici che spesso non dispongono di una struttura amministrativa organizzata e nei quali le decisioni vengono gestite direttamente dai proprietari.

L’assenza di amministratore non deve però tradursi nell’assenza di regole.

Anzi.

Quando viene utilizzato un incentivo pubblico è ancora più importante che tutto sia documentato: delibera, preventivi, pagamenti, documentazione tecnica, fine lavori e domanda di incentivo.

Il condominio minimo è più semplice dal punto di vista organizzativo, ma non può esserlo nella gestione dei documenti.

Attenzione ai 90 giorni

Nel caso dell’accesso diretto, il GSE prevede in via generale che la domanda venga presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, secondo le modalità indicate dal decreto e dalle Regole operative.

Il Gestore ha previsto specifiche proroghe soltanto per alcune pratiche interessate dalla sospensione temporanea del portale nel 2026. (Assistenza Clienti GSE⁠)

È quindi fondamentale programmare la domanda prima della fine dei lavori.

Aspettare di recuperare i documenti dopo mesi può significare perdere l’incentivo.

Il ruolo dell’amministratore, quando c’è

Il chiarimento riguarda i condomìni che possono legittimamente non avere un amministratore.

Negli edifici in cui l’amministratore è invece presente, il suo ruolo rimane centrale.

Dovrà portare in assemblea le diverse opzioni, verificare con i tecnici la possibilità di accesso all’incentivo, raccogliere i documenti e soprattutto evitare che i proprietari deliberino un intervento contando su un contributo che non è stato preventivamente verificato.

È una regola che vale per qualsiasi incentivo.

Prima si verifica l’ammissibilità. Poi si costruisce il piano economico. Infine si delibera.

Invertire questo ordine può creare problemi.

Il piccolo condominio non è escluso dalla transizione energetica

Il messaggio che arriva dal GSE è quindi positivo.

La transizione energetica non riguarda soltanto i grandi edifici con amministratore, centrale termica e decine di appartamenti.

Anche un fabbricato con pochi proprietari può utilizzare il Conto Termico 3.0, purché organizzi correttamente la decisione e individui un soggetto responsabile della pratica.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante.

Gli incentivi diventano realmente efficaci quando riescono a raggiungere non soltanto i grandi interventi, ma anche quella parte diffusa del patrimonio immobiliare italiano formata da piccoli edifici.

L’assenza di un amministratore, dunque, non chiude la porta al Conto Termico. Ma qualcuno deve essere formalmente incaricato di aprirla.

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