Assemblea condominiale paralizzata: l’intervento del giudice per sbloccare i lavori

Se l’assemblea condominiale è paralizzata e l’edificio presenta problemi di sicurezza, il giudice può nominare un amministratore. Regole e documenti necessari.

Riassunto

Quando l’assemblea condominiale è paralizzata e non riesce ad approvare interventi urgenti, la sicurezza dell’edificio non può rimanere sospesa. Se i condòmini non riescono a decidere, le maggioranze non si formano e i problemi continuano ad aggravarsi, è possibile chiedere l’intervento del giudice.

A confermarlo è un recente decreto del Tribunale di Pescara del 4 settembre 2026, che ha nominato un amministratore per affrontare le gravi criticità di un edificio bloccato da problemi strutturali e diffide comunali rimaste inascoltate. La norma di riferimento per sbloccare queste situazioni è l’articolo 1105, quarto comma, del Codice civile (applicabile ai condomìni tramite l’articolo 1139 del Codice civile), che consente di rivolgersi all’autorità giudiziaria quando non vengono adottati i provvedimenti necessari per amministrare i beni comuni.

Il ricorso al giudice rappresenta una soluzione eccezionale: non serve per dirimere normali contrasti tra vicini, ma diventa indispensabile quando il condominio è realmente paralizzato e l’inerzia rischia di causare danni. L’amministratore nominato dal Tribunale non riceve poteri illimitati, ma un mandato mirato per riavviare la gestione: eseguire verifiche tecniche, rispondere alle prescrizioni del Comune e convocare l’assemblea per sottoporre ai proprietari progetti, preventivi e ripartizione delle spese. Per ottenere la nomina, tuttavia, è fondamentale dimostrare documentalmente la paralisi conservando i verbali delle assemblee infruttuose, le diffide, le relazioni sui danni e tutte le comunicazioni rilevanti.

L’articolo completo verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista Amministrare immobili di ottobre.

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