Il regolamento condominiale non può vietare in modo generico l’utilizzo delle parti comuni. Come stabilito dall’articolo 1102 del Codice civile, ogni condòmino ha il diritto di servirsi degli spazi condivisi (muri, cortili, marciapiedi), a condizione di non modificarne la destinazione d’uso e di non impedire agli altri proprietari di farne un uso analogo.
A ribadire questo fondamentale principio è intervenuta la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 5752 del 18 settembre 2026. I giudici hanno chiarito che, per contestare l’uso di un bene comune da parte di un singolo (ad esempio per l’installazione di tubazioni o motori del condizionatore), un divieto regolamentare troppo ampio o il richiamo astratto al decoro non sono sufficienti. È indispensabile dimostrare un pregiudizio concreto alla sicurezza, alla stabilità dell’edificio o al pari utilizzo da parte degli altri condòmini. L’amministratore, pertanto, ha il dovere di tutelare gli spazi, ma non ha il potere di imporre divieti assoluti in assenza di un danno reale e comprovato.
L’articolo completo verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista Amministrare immobili di ottobre.





