Verbale di assemblea condominiale: cosa dice la sentenza e quali buone prassi deve seguire l’amministratore

Il verbale dell’assemblea può essere trascritto dopo la riunione? La sentenza del Tribunale di Roma e le buone prassi per amministratori.

Riassunto

Il verbale dell’assemblea condominiale è l’atto ricognitivo fondamentale con cui si documenta la volontà collettiva, garantendo la verifica della regolarità delle decisioni. Con la sentenza n. 12493 del 4 settembre 2026, il Tribunale di Roma ha chiarito che la successiva trascrizione dattiloscritta del verbale non inficia la validità della delibera, a patto che il documento rispetti fedelmente quanto accaduto durante la riunione.

In base all’art. 1136 c.c. e alla giurisprudenza di Cassazione, la legge richiede la redazione del processo verbale senza imporre che il testo definitivo sia completato prima dello scioglimento dell’adunanza o che le firme di presidente e segretario costituiscano condizione di validità a pena di nullità. Tuttavia, la possibilità di riordinare il testo in un secondo momento non legittima ricostruzioni mnemoniche o modifiche a posteriori.

L’amministratore professionale deve quindi seguire un rigoroso protocollo operativo: predisporre modelli analitici, annotare presenze, deleghe, variazioni di quorum e la scomposizione esatta dei millesimi per ogni votazione, procedendo infine alla lettura e alla sottoscrizione del testo prima della chiusura della seduta. Eventuali trascrizioni al computer devono limitarsi alla pulizia grafica, poiché la verità sostanziale del verbale prevale sulla forma e qualsiasi errore di merito richiede una nuova convocazione.

L’articolo completo verrà pubblicato sulla rivista “Amministrare immobili” di ottobre.

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