L’immediatezza dei gruppi WhatsApp li ha resi una sorta di piazza digitale per segnalare guasti e scambiare informazioni, ma la facilità d’uso fa spesso dimenticare che la chat condominiale non costituisce una zona franca regolamentare né sostituisce l’assemblea o le comunicazioni ufficiali. Tutto ciò che non è consentito nell’androne dell’edificio rimane illecito anche sullo schermo di uno smartphone, a partire dalla gestione dei dati personali dei partecipanti.
In merito al trattamento delle recapiti telefonici, il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112726) ha chiarito che il numero di telefono è un dato personale e la creazione di un gruppo ne comporta la comunicazione a terzi. Pertanto, possedere il contatto di un condomino per finalità amministrative non autorizza l’inserimento automatico nella chat. Analoga cautela si applica alla diffusione della morosità: sebbene la posizione contabile sia conoscibile dagli aventi diritto, la pubblicazione di elenchi o messaggi con nomi e importi debitori viola le tutele sulla privacy, esattamente come l’affissione in bacheca.
Sotto il profilo della documentazione dei problemi comuni, occorre distinguere la segnalazione tecnica dalla gogna mediatica: è legittimo fotografare un danno o un’infiltrazione, ma è vietato ritrarre volti di vicini, familiari o elementi personali. La riservatezza della chat non esime da responsabilità legali, in quanto i messaggi inviati, gli screenshot e i contenuti multimediali mantengono piena rilevanza giuridica per documentare condotte diffamatorie, minacce o lesioni della reputazione ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
L’uso corretto dello strumento richiede la fissazione di confini gestionali chiari: l’amministratore non deve trasformarsi in un moderatore attivo h24, né le chat informali possono sostituire le convocazioni o i canali formali previsti dalla legge. Per evitare derivate litiose, i gruppi vanno limitati alle comunicazioni di servizio, escludendo l’invio di dati non necessari, l’esposizione pubblica degli adempimenti altrui e la condivisione non autorizzata di documenti riservati.
L’articolo completo verrà pubblicato sulla rivista “Amministrare immobili” di ottobre.
Articolo a cura di: Francesco Venunzio




