Piscine condominiali ed “effetto ventosa”: cosa cambia e quali responsabilità ha l’amministratore

Il nuovo art. 4-bis sull'effetto ventosa si applica alle piscine condominiali? Scopri le responsabilità dell'amministratore e gli obblighi di sicurezza.

Riassunto

L’articolo completo verrà pubblicato a cura del Presidente Nazionale ANACI Francesco Burrelli sulla rivista “Amministrare immobili di ANACI”.

Di seguito un estratto in sintesi:

Il nuovo articolo 4-bis della Legge 142/2026 accende i riflettori sulla sicurezza delle piscine, imponendo l’adeguamento dei sistemi di ricircolo per evitare il letale “effetto ventosa”. Una presa di aspirazione non adeguatamente protetta, infatti, può trasformarsi in una trappola trattenendo i bagnanti sul fondo. La norma prevede la chiusura immediata degli impianti non a norma e, sebbene l’applicabilità diretta ai condomìni non sia del tutto esplicita, non ammette alibi: gli stringenti obblighi di sicurezza previsti dal Codice civile e dalle normative regionali restano inderogabili.

In questo scenario, l’amministratore non è un semplice spettatore, ma il vero regista della catena della sicurezza. Pur non dovendosi sostituire al progettista, spetta a lui l’onere di incaricare tecnici specializzati, acquisire relazioni documentate e vigilare sull’operato delle ditte di manutenzione. Il normale affidamento a un’impresa esterna, infatti, non solleva in alcun modo l’amministratore e il condominio dai rispettivi doveri di custodia.

La direttiva finale è improntata alla massima prudenza: qualora non sia possibile dimostrare la totale conformità dell’impianto, la misura corretta non è attendere il dibattito in assemblea, ma sospendere immediatamente l’utilizzo della piscina. Davanti a un pericolo concreto, la tutela dell’incolumità pubblica viene sempre prima dell’apertura della vasca, rendendo ingiustificabile qualsiasi attesa legata alla mancanza di delibere o di fondi.

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