L’amministratore non ha il potere di impegnare il condominio per importi superiori a quelli approvati dall’assemblea. Se firma un preventivo che oltrepassa il limite di spesa autorizzato, la differenza non si trasforma automaticamente in un debito a carico dei proprietari.
A chiarire questo vincolo è intervenuta la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 5750 del 18 settembre 2026, confermando la revoca di un decreto ingiuntivo richiesto da un’impresa appaltatrice per importi eccedenti il budget iniziale. I giudici hanno sottolineato che la delibera stabilisce i confini esatti del mandato conferito all’amministratore. Affinché un maggiore costo diventi esigibile, è indispensabile una nuova delibera che approvi i lavori aggiuntivi o una chiara ratifica a posteriori; la semplice firma dell’amministratore non è sufficiente.
Questa decisione rappresenta un monito fondamentale anche per le imprese: prima di sottoscrivere un contratto, l’appaltatore ha l’onere di acquisire la delibera e verificare i reali poteri di spesa dell’amministratore, accertandosi della costituzione del fondo speciale. Se l’amministratore supera consapevolmente tali limiti senza autorizzazione, i condòmini possono contestare legittimamente i costi extra, e il professionista rischia di dover rispondere personalmente del debito non autorizzato.
L’articolo completo verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista Amministrare immobili di ottobre.
Articolo a cura di Redazione




