Conto Termico 3.0, le novità attese e le verifiche per i condomìni

L’intesa in Conferenza Unificata sul correttivo al Conto Termico 3.0 riporta l’attenzione sugli incentivi per l’efficienza. Cosa deve verificare un amministratore prima di avviare un intervento.

Riassunto

Articolo a cura di Francesco Venunzio

Il Conto Termico 3.0 è uno strumento di incentivo per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il 22 ottobre la Conferenza Unificata ha esaminato un correttivo al decreto e l’intesa è stata accompagnata da proposte e richieste di modifica delle Regioni. Il passaggio riapre il confronto sulle regole operative, ma non autorizza a considerare già recepite tutte le modifiche richieste: per gli amministratori fanno fede il decreto vigente, le regole applicative del GSE e gli eventuali atti successivi.

Il GSE chiarisce che anche i cosiddetti condomìni minimi possono presentare domanda: la disciplina non contiene un divieto specifico. Poiché queste realtà possono non avere un amministratore o un codice fiscale autonomo, l’assemblea può nominare un condòmino incaricato e attribuirgli una delega esplicita per gli adempimenti. La delibera deve inoltre indicare il conto corrente sul quale ricevere l’incentivo. Per persone fisiche e condomìni, il GSE ricorda anche la regola generale di non cumulabilità con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese, salvo le eccezioni previste; è invece possibile il cumulo con alcuni incentivi per la condivisione dell’energia, nel rispetto dei limiti applicabili.

Questi aspetti rendono decisiva la verifica preliminare del soggetto ammesso, dell’intervento, della documentazione e del regime di cumulabilità. La sola presenza di un impianto o l’approvazione assembleare non garantiscono l’accesso al contributo. L’amministratore deve coordinare la delibera con il progetto e con gli adempimenti del soggetto responsabile, evitando di avviare lavori sulla base di una previsione di incentivo non confermata.

Cosa può fare l’amministratore.

Prima di portare la proposta in assemblea può chiedere al tecnico di verificare l’ammissibilità secondo il decreto e le regole GSE aggiornate. La delibera deve attribuire con chiarezza gli incarichi necessari, autorizzare la gestione della pratica e indicare come saranno trattate le somme eventualmente riconosciute. Per un condominio minimo va formalizzata la nomina del delegato. È prudente allegare alla convocazione una scheda con requisiti, tempi, costi e rischi di mancato riconoscimento dell’incentivo.

L’articolo completo verrà pubblicato nella rivista “Amministrare Immobili” di Novembre

Fonti

Conferenza Stato-Regioni, documentazione del 22 ottobre 2026

GSE, FAQ sui condomìni minimi

GSE, regole di cumulabilità

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