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Copertura assicurativa in fase di mediazione

Copertura assicurativa in fase di mediazione

La mediazione, disciplinata dal D.lgs n 28/2010, è una pratica stragiudiziale utilizzata per la gestione dei conflitti, il cui obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo a ricercare e trovare una soluzione attraverso l’ausilio del mediatore, evitando così di ricorrere alle vie giudiziarie. Tra le materie obbligatorie oggetto di mediazione vi rientra quella condominiale.

Di conseguenza ogni volta in cui il condominio voglia adire le vie giudiziali, per la risoluzione di una vertenza, dovrà necessariamente e preventivamente intraprendere la strada della mediazione, per tentare di risolvere la controversia in via bonaria.

Alla luce di quanto ora esposto, la Polizza di Tutela Legale del condominio di Europ Assistance, al fine di tutelare al meglio il proprio assistito, prevede il rimborso ‘’delle spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso’’.

Pertanto, tutte le volte in cui il condomino dovrà instaurare un procedimento di mediazione sarà coperto per le spese occorrende dalla fase iniziale (istanza di invito alla mediazione) fino alla conclusione del procedimento, che talvolta potrà terminare con un accordo transattivo, mentre altre volte potrà risultare infruttuosa dando la possibilità alle parti di procedere con il giudizio ordinario, avendo esperito la mediazione obbligatoria.

La polizza, inoltre, prevede il rimborso delle spese necessarie per resistere al procedimento di mediazione, nascente dalla ricezione da parte del condominio di un’istanza di partecipazione alla mediazione proveniente da un soggetto terzo (spesso un condòmino). Anche in questo caso il condominio non dovrà preoccuparsi di aver ricevuto un invito alla mediazione, in quanto la partecipazione alla stessa sarà coperta dalla polizza.

Naturalmente tra le diverse spese oggetto di rimborso per il procedimento di mediazione vi rientrano anche quelle sostenute per il legale che, al pari di quanto previsto per le procedure stragiudiziali e giudiziali, può essere scelto liberamente dal condominio che pertanto potrà affidare la procedura di mediazione al proprio avvocato di fiducia.

Qualora la mediazione si concluda con esito positivo (raggiungimento di un accordo tra le parti), la Compagnia, previa sua autorizzazione, potrà prendere in carico anche le spese di controparte.

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