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CILA E SCIA per le ristrutturazioni: cosa sono e quando servono?

Quando si ristruttura casa è necessario comunicarlo al Comune tramite una CILA oppure una SCIA, a seconda dei casi.

Il parco edilizio italiano è tra i più obsoleti in Europa in termini di efficienza energetica e di sicurezza. Andrà perciò incontro a un aumento esponenziale delle ristrutturazioni, incentivate dai bonus statali e dagli obiettivi climatici, nell’ambito della Renovation Wave (ondata di ristrutturazioni) auspicata dall’Europa. Ecco perché è importante conoscere a fondo la documentazione necessaria per avviare i lavori. In particolare, la CILA e la SCIA, due segnalazioni indispensabili per determinati lavori edilizi.

Cos’è la CILA?

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), disciplinata dall’art. 6 bis del dpr 380/2001, è indispensabile quando si effettuano interventi di modesta entità. Ovvero opere di manutenzione e modifiche degli spazi interni o esterni dell’edificio che non agiscono sulle componenti strutturali, non modificano la destinazione d’uso e naturalmente che non necessitano di permesso di costruzione. Tra i lavori più frequenti che necessitano di CILA ci sono: piccole manutenzioni straordinarie, l’eliminazione delle barriere architettoniche, i restauri e i risanamenti minori, l’installazione di servizi tecnologici o igienico-sanitari e tutti gli interventi esclusi dall’edilizia libera, dalla SCIA e dal permesso di costruire.

Il documento è prodotto in seguito all’asseverazione da parte di un tecnico professionista abilitato (architetto o ingegnere), che deve verificare e assicurare che i lavori dichiarati e quelli eseguiti corrispondano. L’obiettivo della CILA è di dimostrare che il progetto rispetta le norme edilizie e le norme di settore (costruzioni, energetiche, antincendio, paesaggistiche…) ed è conforme strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti.

Chi rilascia la CILA?

La CILA si presenta in Comune e precisamente all’ufficio tecnico SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). Per farlo bisogna compilare i moduli dedicati e presentarli, a seconda del Comune, di persona, via PEC o per via telematica insieme ai documenti richiesti. Questi ultimi consistono in: documenti d’identità del proprietario dell’edificio e del tecnico, asseverazione del tecnico, visura, planimetria, stato di fatto e progetto, documenti sullo stato legittimo dell’immobile, documenti che ne attestano la sicurezza, prove della regolarità contributiva, ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria se dovuti, atto di provenienza. Una volta presentata la domanda, non è necessario attendere risposta per iniziare i lavori.

Quanto costa?

Il costo della CILA non è fisso, varia in base a diversi fattori. Innanzitutto, in base alla Regione e al Comune nel cui territorio si trova l’immobile oggetto dell’intervento e poi in base alla tipologia di intervento, alla complessità di rilievi, relazioni, calcoli e, di conseguenza, all’impegno del tecnico. I compensi professionali possono essere calcolati a partire dalle tabelle dei corrispettivi contenute nel Codice appalti e il D.M. 17/06/2016.

L’importante è presentare per tempo la richiesta, ovvero prima dell’inizio dei lavori. La mancata presentazione della CILA prevede infatti una sanzione che ammonta a 1000 euro. E se la CILA viene presentata in ritardo, cioè quando l’intervento è in corso di esecuzione (“CILA tardiva”), la sanzione viene comunque applicata lo stesso, ma ridotta di due terzi (333,33 euro).

Cos’è la SCIA?

La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), disciplinata dall’art. 22 del dpr 380/2001, sostituisce la vecchia “denuncia di inizio attività” ed è obbligatoria nel caso dell’avvio di attività edilizie o produttive in via semplificata, attesta che le suddette rispettano le norme in vigore e non richiede preventiva autorizzazione né asseverazione da parte di un tecnico professionista. Si utilizza nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che toccano elementi strutturali dell’edificio, di interventi di recupero e conservazione di parti portanti e di ristrutturazioni per le quali non è richiesto il permesso di costruire.

Chi rilascia la SCIA?

Anche la SCIA si presenta in Comune, ma a uno sportello diverso, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Per farlo si utilizza in genere il sistema informativo indicato sul relativo sito. I documenti da allegare alla domanda sono: documenti del proprietario dell’immobile o quello della persona delegata e relativa procura/delega, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria se dovuti, notifica preliminare, relazione del tecnico, elaborati grafici e fotografie dello stato di fatto, relazione geologica o geotecnica se necessaria, elaborati sul superamento delle barriere architettoniche, progetto degli impianti, relazione sui consumi energetici.

Anche in questo caso per iniziare i lavori non serve attendere l’autorizzazione del comune. Il cantiere potrà essere avviato dopo 30 giorni dalla presentazione della segnalazione anche senza una risposta da parte del Comune. Tuttavia, il Comune ha 60 giorni di tempo per verificare che la SCIA sia regolare. Potrebbe perciò valutare di interrompere un cantiere già iniziato.

Quanto costa?

Anche il costo della SCIA è variabile. Dipende soprattutto dal costo dei diritti di segreteria del Comune sul cui territorio si trova l’immobile e dal costo della prestazione del tecnico. In genere, comunque, non supera i 1000 euro.

Quali sono le differenze tra CILA e SCIA?

Entrambe le tipologie di segnalazione hanno dunque lo scopo di certificare l’inizio di un’attività di ristrutturazione agli uffici tecnici competenti e di regolamentare le sue procedure. CILA e SCIA non sono però la stessa cosa e presentano anzi specificità.

Innanzitutto, si riferiscono a diverse tipologie di interventi. La SCIA riguarda un’ampia varietà di interventi di maggiore entità mentre la CILA è richiesta nel caso di piccoli interventi poco invasivi. Inoltre, entrambe sono destinate al Comune in cui si trova l’immobile oggetto di intervento, ma la prima è prodotta direttamente dal professionista incaricato del compimento degli interventi edilizi mentre la seconda deve essere redatta da un professionista abilitato.

Entrambe richiedono informazioni basilari utili a identificare luoghi e soggetti coinvolti, tra dati del richiedente, descrizione dell’attività e dei luoghi… Nella CILA deve però obbligatoriamente figurare anche l’asseverazione di un tecnico specializzato e l’attestazione della conformità del progetto alle norme tecniche e urbanistiche.

SCIA e CILA per i bonus edilizi

Queste due pratiche sono indispensabili anche per accedere ai bonus edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni domestiche. A poter essere detratti non sono soltanto i costi di acquisto dei materiali e di compimento delle opere. Lo sono anche quelli legati alla produzione delle comunicazioni e segnalazioni e quindi le attività dei tecnici coinvolti. È fondamentale conservare CILA e SCIA anche una volta chiuso il cantiere e conclusi i lavori di ristrutturazione. Potrebbero infatti essere richieste o comunque utili al momento della vendita dell’immobile conseguente la ristrutturazione.

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