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Azione contro la compagnia di RC del condominio

Azione contro la compagnia di RC del condominio

Quando si verifica un danno condominiale, ad esempio conseguente all’allagamento di un appartamento o alla caduta dalle scale di un condòmino, il condominio, al fine di risarcire il danno, richiede l’intervento della Compagnia di RC (responsabilità civile) dell’assicurato. Ma cosa succede se quest’ultima ritiene di non dover operare per il sinistro verificatosi?

In questo caso il condominio potrà vedersi costretto ad agire contro la Compagnia di RC per far valere il proprio diritto, instaurando una causa che potrebbe portare a sostenere ingenti spese.

Ebbene, sulla base di queste prospettive, la polizza di tutela legale del condominio della Compagnia Europ Assistance ha previsto, tra le prestazioni garantite, la possibilità di agire nei confronti della Compagnia di Responsabilità Civile ‘’RC’’ del condominio (Globale Fabbricati). Pertanto le spese legali e/o peritali che l’assicurato dovesse sostenere per instaurare una vertenza contro la Compagnia di RC potranno essere oggetto di rimborso.

La polizza di tutela legale del condominio, infatti, prevede espressamente la copertura per ‘’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardino il condominio ’’.

In aggiunta si evidenzia che la garanzia prevista dalla polizza di tutela legale della Compagnia Europ Assistance prevede la possibilità di agire contro la Globale Fabbricati non solo come azione autonoma esercitabile contro Compagnia assicurativa diversa da Europ Assistance, ma anche come azione conseguente a vertenze inerenti la ‘’difesa civile da richieste danni di natura extracontrattuale’’, controversie che nascono da richieste di risarcimento del danno, dirette al condominio e provenienti da condòmini o terzi, che subiscono un sinistro all’interno degli spazi condominiali e che richiedono la chiamata in causa della Compagnia di RC da parte del condominio assicurato per manlevare quest’ultimo dalle spese necessarie per risarcire il danno subito dal terzo.

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